Il Collegio dei Consultori è così delineato dal Can. 502: §1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i cómpiti determinati dal diritto; tuttavia, al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio.